Forse non tutti conoscono i diritti sanciti dalla legge che spettano
quando si viaggia in aereo riguardanti i ritardi, le cancellazioni,
l’overbooking e lo smarrimento o danneggiamento dei bagagli.
Mi limito ad esporre le linee essenziali. Chi poi fosse interessato ai
dettagli o ai casi non trattati può consultare direttamente la Carta dei
diritti del passeggero dell’ENAC.
In caso di cancellazione del volo, ovviamente non dovuta a cause di
forza maggiore, o negato imbarco per overbooking, cioè per eccessivo numero di
prenotazioni, al passeggero spetta una compensazione pecuniaria così modulata:
VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI 1500
KM
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Euro 250
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VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI 1500 KM
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Euro 400
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VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI 1500 KM
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Euro 250
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VOLI INTERNAZIONALI FRA 1500 E 3500 KM
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Euro 400
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VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM
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Euro 600
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Volo verso Ushuaia 2015 |
Quando si parla di voli comunitari si intendono oltre ai paesi dell’UE
anche Svizzera, Norvegia e Islanda.
Veniamo ai ritardi. In relazione alla durata dell’attesa si ha diritto
all’assistenza consistente in pasti e bevande, adeguata sistemazione in hotel incluso
il trasferimento, due chiamate telefoniche secondo la seguente tabella:
VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI 1500
KM
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almeno 2
ore di ritardo del volo
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VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI 1500 KM
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almeno 3 ore di ritardo del volo
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VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI 1500 KM
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almeno 2 ore di ritardo del volo
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VOLI INTERNAZIONALI FRA 1500 E 3500 KM
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almeno 3 ore di ritardo del volo
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VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM
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almeno 4 ore di ritardo del volo
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Se il ritardo è di almeno 5 ore il passeggero può rinunciare al volo
senza pagare penali e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto.
Il reclamo deve in primo luogo essere presentato alla compagnia con la
quale si è stipulato il contratto di trasporto e se non vengono fornite
risposte adeguate entro sei settimane alla sede Enac dell’aeroporto dove si è
verificato l’evento via posta, fax o mail.
Il rimborso per cancellazione, overbooking e ritardo in base alle normative
europee spetta non solo ai voli di linea ma anche ai voli charter e low cost e
ai biglietti emessi dalle compagnie così detti “non rimborsabili” perché emessi
a particolari tariffe.
Infine il bagaglio in sintesi. All’arrivo a destinazione, in caso di
mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio consegnato, il passeggero deve
compilare un modulo detto PIR nell’apposito ufficio Lost and Found dell’aeroporto
esibendo il talloncino del bagaglio. Se entro 21 giorni non si hanno notizie
sul ritrovamento bisogna inviare tutta la documentazione all’ Ufficio Relazioni
Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea per l’avvio della
pratica di risarcimento. In caso di ritrovamento entro 21 giorni stessa
procedura per il risarcimento delle eventuali spese sostenute. In caso di
danneggiamento la procedura è ancora una volta la medesima ma bisogna attivarla
entro 7 giorni. Il risarcimento a cui si ha diritto in caso di smarrimento o
danneggiamento del bagaglio può arrivare fino a circa 1200,00 euro per le
compagnie dell’UE e per quelle che aderiscono alla convenzione di Montreal a
meno di non avere assicurazioni integrative.
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