Diritti dei viaggiatori del trasporto aereo



Forse non tutti conoscono i diritti sanciti dalla legge che spettano quando si viaggia in aereo riguardanti i ritardi, le cancellazioni, l’overbooking e lo smarrimento o danneggiamento dei bagagli.
Mi limito ad esporre le linee essenziali. Chi poi fosse interessato ai dettagli o ai casi non trattati può consultare direttamente la Carta dei diritti del passeggero dell’ENAC.
In caso di cancellazione del volo, ovviamente non dovuta a cause di forza maggiore, o negato imbarco per overbooking, cioè per eccessivo numero di prenotazioni, al passeggero spetta una compensazione pecuniaria così modulata:


VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI 1500 KM   
Euro 250
VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI 1500 KM                 
Euro 400
VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI 1500 KM         
Euro 250
VOLI INTERNAZIONALI FRA 1500 E 3500 KM                     
Euro 400
VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM                  
Euro 600


Volo verso Ushuaia 2015
La compagnia può ridurre la cifra del 50% se al passeggero viene offerta la possibilità di un altro volo con orario di arrivo non superiore al volo originario rispettivamente di 2 o 3 o 4 ore. Il pagamento deve avvenire in contanti o assegno o bonifico o, se il passeggero è d’accordo con buoni viaggio.
Quando si parla di voli comunitari si intendono oltre ai paesi dell’UE anche Svizzera, Norvegia e Islanda.
Veniamo ai ritardi. In relazione alla durata dell’attesa si ha diritto all’assistenza consistente in pasti e bevande, adeguata sistemazione in hotel incluso il trasferimento, due chiamate telefoniche secondo la seguente tabella:


VOLI INTRACOMUNITARI INFERIORI O PARI 1500 KM          
almeno 2 ore di ritardo del volo
VOLI INTRACOMUNITARI SUPERIORI 1500 KM                        
almeno 3 ore di ritardo del volo
VOLI INTERNAZIONALI INFERIORI O PARI 1500 KM                
almeno 2 ore di ritardo del volo
VOLI INTERNAZIONALI FRA  1500 E 3500 KM                          
almeno 3 ore di ritardo del volo
VOLI INTERNAZIONALI SUPERIORI A 3500 KM                          
almeno 4 ore di ritardo del volo

Se il ritardo è di almeno 5 ore il passeggero può rinunciare al volo senza pagare penali e ottenere il rimborso del prezzo del biglietto.
Il reclamo deve in primo luogo essere presentato alla compagnia con la quale si è stipulato il contratto di trasporto e se non vengono fornite risposte adeguate entro sei settimane alla sede Enac dell’aeroporto dove si è verificato l’evento via posta, fax o mail.
Il rimborso per cancellazione, overbooking e ritardo in base alle normative europee spetta non solo ai voli di linea ma anche ai voli charter e low cost e ai biglietti emessi dalle compagnie così detti “non rimborsabili” perché emessi a particolari tariffe.
Infine il bagaglio in sintesi. All’arrivo a destinazione, in caso di mancata riconsegna o danneggiamento del bagaglio consegnato, il passeggero deve compilare un modulo detto PIR nell’apposito ufficio Lost and Found dell’aeroporto esibendo il talloncino del bagaglio. Se entro 21 giorni non si hanno notizie sul ritrovamento bisogna inviare tutta la documentazione all’ Ufficio Relazioni Clientela e/o Assistenza Bagagli della compagnia aerea per l’avvio della pratica di risarcimento. In caso di ritrovamento entro 21 giorni stessa procedura per il risarcimento delle eventuali spese sostenute. In caso di danneggiamento la procedura è ancora una volta la medesima ma bisogna attivarla entro 7 giorni. Il risarcimento a cui si ha diritto in caso di smarrimento o danneggiamento del bagaglio può arrivare fino a circa 1200,00 euro per le compagnie dell’UE e per quelle che aderiscono alla convenzione di Montreal a meno di non avere assicurazioni integrative. 

Nessun commento:

Posta un commento